“ECOBONUS 110 %” – Prime riflesioni

By Francesco Casagrande 4 anni agoNo Comments
Top view of house wooden shape on green moss with copy space. High angle view of eco house and leaves. Environmental protection and sustainable architecture and energy concept.

Premessa

Con questo documento abbiamo l’obiettivo di condividere, con clienti e colleghi, le prime riflessioni in ordine al superbonus “110 %”, sancito nel decreto legge 34/2020, il c.d. “decreto rilancio”. Aprire quindi un costruttivo confronto e gettare semi per la gestazione di nuove idee, opportunità, consigli e partnership.

 

Opportunità e vision

Per la prima volta abbiamo contezza concreta di poter, tramite la nostra attività professionale, far del bene al paese, all’economia del paese, all’abbattimento delle emissioni inquinanti del paese.

Seppur complicato, il meccanismo dell’ecobonus è un importante e potente strumento finanziario che non è possibile ignorare. Questo invece è stato fatto da molti operatori del settore, poco aperti allo studio delle nuove opportunità.

L’incentivo proposto dal governo è anche un’importante opportunità professionale, oltre che una richiesta che ci viene fatta per rilanciare il paese.

Lo Studio Casagrande, al fine di proporre ai propri clienti l’effettivo utilizzo dell’incentivo fiscale, ha stretto una partnership con la L.B.A. Construction del gruppo Iabbok, società attiva nel settore dell’engineering e delle joint venture. Collabora anche con altri professionisti, ben sedici tra architetti geometri ed ingegneri, società di progettazione ed numerose imprese edili.

(Nelle conclusioni, ciò che potremmo fare insieme!)

 

Trattazione

La trattazione che segue non ha carattere di esaustività

Detrazione del 110% per spese sostenute dal contribuente dal 1 Luglio 2020 al 31 Dicembre 2021.

 

Soggetti

Le detrazioni si applicano agli interventi effettuati dai seguenti soggetti:

  • dai condomini e quindi dai condomini, indipendentemente che questi siano persone fisiche o giuridiche, o ancora, che l’unità interna al condominio non sia “abitazione principale”.
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, o su unità immobiliari, edifici unifamiliari, diversi da quello adibito ad abitazione principale; quest’ultima limitazione è circoscritta agli interventi che di seguito saranno indicati come “interventi di efficientamento energetico”.

 

Interventi

  • Interventi di efficientamento energetico:

Tali interventi debbono assicurare – anche congiuntamente agli Interventi “abbinati” agli interventi di efficientamento energetico o agli interventi per la riduzione del rischio sismico – l’abbattimento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

  • interventi di isolamento termico (c. d. “cappotto termico”) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 % della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.
    • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 60’000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
    • I materiali isolanti debbono rispettare i criteri ambientali (di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 ottobre 2017, G.U. del 6 novembre stesso anno).
  • interventi sulle  parti  comuni   degli   edifici   per   la sostituzione degli impianti di  climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento  o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto  (prevista  dal  regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio  2013),  a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,  anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
    • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 30’000,00 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. (rientrano nella detrazione anche le spese relative allo smantellamento ed eventuale bonifica dell’impianto sostituito).
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione.
  • Interventi di consolidamento e miglioramento strutturale:
    • Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021:
      • Adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica e riduzione del rischio sismico; i consolidamenti devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
      • B. tale disposizione si applica nelle zone sismiche 1, 2 e 3
    • Interventi “abbinati” agli interventi di efficientamento energetico: abbinando i seguenti interventi almeno ad uno degli interventi “principali” sarà possibile beneficiare anche per i primi dell’aliquota di detrazione dei secondi (110 %).
      • Installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici.
      • Interventi di efficientamento energetico di cui all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013:
        • interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
        • interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
          • con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013)
          • con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro

N.B. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.

  • Interventi “abbinati” agli interventi di efficientamento energetico o agli interventi per la riduzione del rischio sismico:
    • installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati agli impianti solari fotovoltaici.
      • La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 48’000,00+48’000,00 euro o comunque non superiore a euro 2’400,00+1’000,00 per ogni KW di potenza.
      • B. La detrazione è subordinata alla cessione, in favore del GSE, dell’energia non auto-consumata in sito.
    • Rimangono in essere tutte le precedenti detrazioni fiscali in materia edilizia e per la maggior parte di esse sarà possibile effettuare lo “sconto in fattura”

 

Asseverazioni tecniche e visto di conformità

Spetta ai tecnici abilitati l’asseverazione in apposita relazione, che sarà successivamente trasmessa all’ENEA, di tutti i requisiti tecnici richiesti per l’attuazione dell’incentivo in esame. Gli stessi saranno puniti, in caso di dichiarazioni infedeli, con sanzioni amministrative da euro 2’000,00 a euro 15’000,00.

La non veridicità o correttezza delle asseverazioni prestate, ferma restando la responsabilità del tecnico, comporta l’estinzione del diritto alla detrazione fiscale.

In ordine al “visto di conformità” sappiamo che sono abilitati a rilasciarlo i dottori commercialisti, i consulenti del lavoro, gli R. A. dei CAF, e altri limitati soggetti; attendiamo la circolare operativa del direttore dell’agenzia delle entrate per la conferma dei soggetti abilitati e le modalità operative.

 

La nostra proposta – primi passi

Lo Studio Casagrande, in collaborazione con la Iabbok Group, si propone di gestire interamente la filiera necessaria all’ottenimento dell’incentivo “ecobonus”. In particolare il cliente si relazionerà con un unico interlocutore e beneficerà dell’ormai famoso “sconto in fattura”, e dunque non sosterrà alcuna spesa per le opere edili e tecnico-intellettuali.

Il general contractor (Iabbok Group) si occuperà della finanziabilità dell’intervento, della cessione del credito e relativo sconto in fattura, della progettazione energetica, delle asseverazioni tecniche necessarie, assumendosi le responsabilità civili e penali previste dalla norma in vigore, della progettazione delle opere edilizie, del coordinamento della sicurezza e della direzione dei lavori oltre che di quant’altro necessario circa le specificità dei vari scenari possibili.

L’impresa che eseguirà le opere potrà essere scelta all’interno dell’albo fiduciario del general contractor, ovvero potrà essere scelta tra le imprese di fiducia della committenza, a seguito di valutazione positiva di solidità e merito da parte del general contractor.

I primi passi, necessari ad immaginare insieme questa nuova opportunità, al fine di rispettare i requisiti previsti dalla norma, sono i seguenti:

  1. il reperimento dei titoli amministrativo edilizi (progetti, licenza edilizia, certificato di agibilità, collaudo statico, etc.);
    • successiva relazione asseverata di conformità dello stato dei luoghi ai titoli autorizzativi;
  2. Una prima analisi sul fabbricato e sulle unità immobiliari che lo compongono, volta A prendere coscienza della situazione di fatto e porre in essere una valutazione di massima degli interventi possibili, così da poter avere una successiva eventuale progettazione energetica ed edilizia più agevole e veloce;
    • sarà inoltre utile sottoporre i proprietari delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto dell’analisi ad uno specifico questionario di rilevamento delle condizioni delle unità immobiliari oltre che degli interventi intercorsi negli anni.
    • La “prima analisi” e la verifica delle schede ricevute dai condomini sarà a carico della Iabbok Group; la stessa, si renderà utile ad indirizzare la successiva progettazione

 

Il general contractor (Iabbok Group) si propone, di seguire l’intervento edilizio dall’alfa all’omega, occupandosi in modo autonomo o – se desiderato – con la collaborazione della committenza di:

  • Progettazione dell’intervento
    • Titoli abilitativi edilizi
      • Ricerca ed estrazione copia presso i competenti uffici
      • Eventuale sanatoria necessaria
      • Attestazione asseverata della conformità tra lo stato dell’arte ed il progetto concessionato
    • Prima analisi di massima circa la fattibilità dell’intervento ed ipotesi realizzative
    • Progettazione strutturale e/o energetica
    • Redazione del capitolato speciale d’appalto
    • Partecipazione ad assemblee e meeting, al fine di illustrare il “processo” proposta ai clienti/condomini.
  • Valutazione dei fornitori
    • Valutazione dei fornitori proposti dal cliente e/o scelta del fornitore
  • Pratica per la cessione del credito
  • Asseverazione finale della congruità delle opere e delle spese
    • Diagnosi energetica ante e post intervento
    • Rilascio della relazione attestante il miglioramento sismico avuto
  • Visto di conformità
  • Eventuale stipula di polizze assicurative ad hoc con i principali player europei
    • Polizza All Risck lavori (CAR)
    • Polizza calamità naturali (legata ad interventi in sismabonus)
    • Polizza professionale per responsabilità civile nell’asseverazione di cui al D. L. 34 del 2020.

 

Tutto questo sarà possibile a costo zero per il cliente

 

Ringraziamo per la lettura e l’opportunità che vorrete offrici, per dimostrarvi quanto noi italiani, insieme, possiamo fare.

Roma, addì 1 giugno 2020

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